Statuto
  1. Con la denominazione “club associati svizzera italiana”, da ora in poi CASI, viene costituita un’associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del codice civile, con sede a bellinzona, cp 207 6500 bellinzona 5.

    L’associazione si prefigge di tutelare gli interessi dei proprietari di “contact-club” del cantone Ticino. Di conseguenza la CASI si riserva il diritto di intraprendere qualsiasi attività che possa in qualche modo favorire il perseguimento di tale scopo sociale.

    La CASI non ha scopo di lucro.
    La CASI è apolitica e aconfessionale.
    La CASI è contraria a qualsiasi forma di sfruttamento della prostituzione.
    La CASI si propone di collaborare attivamente con le autorità per trovare una soluzione che permetta l’applicazione e il rispetto della legge cantonale sulla prostituzione, entrata in vigore il Io gennaio 2002.


  2. L’associazione si prefigge di raggiungere questo scopo mediante le tasse sociali.

  3. L’associazione è l’editore delle pubblicazioni della CASI.
    Il comitato ha il diritto di partecipare a pubblicazioni di altre organizzazioni o di editarne assieme a loro, a meno che l’assemblea non decida altrimenti.

  4. La CASI è pronta a collaborare con tutti nel rispetto della reciproca indipendenza.

  5. Possono essere membri dell’associazione i proprietari dei contact-club o i loro rappresentanti. La qualità di membro è acquisita mediante il pagamento della tassa sociale annuale e la ratifica da parte del comitato.

  6. Gli organi dell’associazione sono l’assemblea dei membri e il comitato direttivo composto da cinque soci.

  7. L’assemblea dei soci si riunisce almeno una volta all’anno.
    La stessa è convocata per gli affari correnti dal comitato, o a richiesta scritta di 1/5 dei membri iscritti.

    Nell’ambito dell’assemblea ogni socio ha un diritto di voto.

    L’assemblea convocata regolarmente con almeno sette giorni di preavviso, può validamente deliberare senza riguardo al numero dei presenti.
    Le sue decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

  8. Il Comitato direttivo è composto da un presidente, un segretario, un cassiere e 2 membri, tutti eletti dall’assemblea dei soci per la durata di 1 anno.

    Il comitato direttivo ha le seguenti competenze esclusive:
    - rappresenta l’associazione verso i terzi
    - tutela e promuove l’attività dei soci iscritti.
    - gestisce il patrimonio dell’associazione e presenta i conti all’assemblea.
    - convoca l’assemblea sociale mediante i mezzi ritenuti più idonei.
    - decreta l’esclusione di un socio qualora lo stesso eserciti attività o tenga atteggiamenti manifestamente contrari allo scopo dell’associazione.

    Le risoluzioni del comitato vengono adottate a maggioranza assoluta.

  9. L’associazione si procura i mezzi finanziari necessari tramite le tasse sociali ordinarie mensili dei suoi membri, salvo conguaglio annuale.
    L’ammontare delle tasse sociali viene stabilito dall’assemblea dei membri.

  10. La durata dell’esercizio annuale è dal Io maggio al 30 aprile.

  11. Per gli impegni assunti dall’associazione risponde unicamente il suo patrimonio, essendo esclusa qualsiasi responsabilità dei membri.

  12. In caso di dissoluzione dell’associazione, che può essere decisa dall’assemblea dei membri con una maggioranza di 3/4 dei presenti, il patrimonio sociale esistente sarà destinato ad un ente benefico.